La normativa vigente in materia di formazione degli addetti antincendi, stabilisce in base all’Art.18 del D.Lgs. 81/2008 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente, che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 debba designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, oltre ad adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento.


Addetto prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione emergenze

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